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LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1980)
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Testo in vigore dal: 20-10-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con
sede  in Roma, gia' riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n.
1484,  e  trasformato  con  decreto  presidenziale 13 aprile 1948, ha
personalita' giuridica di diritto pubblico.