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LEGGE 16 agosto 1962, n. 1355

Modifica all'art. 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

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Testo in vigore dal:  2-10-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed integrato con la legge 1 luglio 1961, n. 568, è sostituito dal seguente:
"Per la temporanea importazione ed esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.
La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente è limitata, per quanto riguarda le sovraimposte di confine, al 10 per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimposte ed effettuate da ditte che lavorano in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.
I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza, di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e si tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire delle facilitazioni di cui al precedente comma, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte.
Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorché aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce nel territorio della Repubblica, l'importatore, oltre a prestare la garanzia dei diritti di confine, deve effettuare un deposito cauzionale pari alla differenza.
tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento, per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno.
Qualora le merci temporaneamente importate non vengano riesportate nel termine stabilito, il deposito cauzionale integrativo sarà incamerato dall'Erario a titolo definitivo.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste, per l'industria e per il commercio e per il commercio con l'estero, saranno determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

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Visto, il Guardasigilli: BOSCO