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LEGGE 1 luglio 1961, n. 568

Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti sulle, merci temporaneamente importate.

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Testo in vigore dal:  3-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 6 delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti i seguenti comma:
"La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente può essere, tuttavia, limitata, per quanto riguarda le sovrimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimposte ed effettuate da ditte di notoria solidità o che lavorano tali prodotti in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.
I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma, nonché nei magazzini a questi stabilimenti annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 luglio 1961

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - GONELLA - PELLA - TAVIANI - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA