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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1395

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959.

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Testo in vigore dal:  16-10-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale della energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959.