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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1395

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959.

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Testo in vigore dal: 16-10-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  accettare
l'Accordo  sui  privilegi  e le immunita' dell'Agenzia internazionale
della energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959.