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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1975)
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Testo in vigore dal:  2-10-1962

Art. 2


La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita:
a) dalla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
b) da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.
La valutazione delle campagne di guerra si effettua con le norme dell'articolo 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; sono abrogate quelle contenute negli articoli 40 e 52 del regio decreto medesimo.