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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1284

Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

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Testo in vigore dal:  14-9-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 31 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente:
"Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data".