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LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  14-9-1962
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Art. 31

((Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data))
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Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota.
La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione.