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LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal: 1-3-1998
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria
(allegato A):
    a)  le  assicurazioni  riguardanti beni immobili o beni mobili in
essi  contenuti  che non siano in transito commerciale, quando i beni
immobili sono situati nel territorio della Repubblica;
    b)  le  assicurazioni  riguardanti  veicoli,  navi  od aeromobili
immatricolati o registrati in Italia;
    c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi
e  relative  a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando
sono stipulate nel territorio della Repubblica;
    d)  le  assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso
l'Italia,  quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o
aventi  sede  nel  territorio della Repubblica e sempreche' per dette
assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;
    e)  le  assicurazioni  contro  i danni diverse da quelle indicate
alle  precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel
territorio  della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi
di  persona  giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il
contratto o cui sono addette le persone assicurate;
    f)  le  assicurazioni  sulla  vita,  quando  il contraente ha nel
territorio  della  Repubblica  il proprio domicilio o, se trattasi di
persona  giuridica,  la  sede  o  lo stabilimento cui sono addette le
persone assicurate.(6)
  Le  imposte  stabilite  nella  presente legge non si applicano alle
assicurazioni  concernenti  attivita'  o  enti per i quali le imposte
indirette siano corrisposte in abbonamento.
  Nella  tariffa  speciale  (allegato  B) annessa alla presente legge
sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.
  Sono  esenti  in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le
operazioni  elencate  nell'annessa tabella allegato C) nonche' quelle
per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.
  Nulla    e'   innovato   alla   disciplina   dell'esercizio   delle
assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.((11))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.Lgs.  17  marzo  1995,  n. 175 ha confermato (con l'art. 124,
comma 1) la precedente modifica.
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.L.  30  dicembre  1997,  n. 457 ,convertito con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  1998,  n.  30  (in G.U. 28/02/1998, n.49) ha
disposto  (con  l'art.  9-quater,  comma 1) che "Per le assicurazioni
riguardanti  navi  immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di
cui  all'articolo  1  della  legge  29  ottobre  1961, n. 1216, viene
fissata  nella  misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1 gennaio
1998."