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LEGGE 5 agosto 1962, n. 1262

Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

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Testo in vigore dal:  9-9-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità spettante ai titolari degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari a norma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, nonché ai cassieri titolari degli Uffici dei registro con servizio autonomo di cassa ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1951, n. 270, per i rischi derivanti dalla gestione del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, è stabilita nella seguente misura lire 60.000 per gli Uffici di 1ª categoria;
lire 36.009 per gli Uffici di 2ª categoria;
lire 21.000 per gli Uffici di 3ª categoria.