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LEGGE 5 agosto 1962, n. 1262

Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

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Testo in vigore dal: 9-9-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  spettante  ai  titolari  degli  Uffici del registro e
degli  Uffici  misti  del  registro  e  di conservazione dei registri
immobiliari  a norma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081,
e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946,
n.  529,  nonche'  ai cassieri titolari degli Uffici dei registro con
servizio autonomo di cassa ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio
1951,  n.  270,  per  i  rischi derivanti dalla gestione del pubblico
denaro  o  di  qualunque  altro  valore o materia, e' stabilita nella
seguente misura lire 60.000 per gli Uffici di 1ª categoria;
  lire 36.009 per gli Uffici di 2ª categoria;
  lire 21.000 per gli Uffici di 3ª categoria.