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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1104

Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2011)
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Testo in vigore dal:  25-8-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva, destinati agli stessi usi.
È vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.