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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1104

Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2011)
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Testo in vigore dal: 25-8-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietata  la  raffinazione  degli olii di qualsiasi specie e dei
grassi  concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da
quelli  ammessi  per  la  raffinazione degli olii di oliva, destinati
agli stessi usi.
  E'  vietato  produrre,  vendere,  detenere per la vendita o mettere
comunque  in  commercio,  per  uso  alimentare,  i prodotti di cui al
precedente  comma,  ottenuti  con  processo  di  esterificazione o di
sintesi.