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LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  27-7-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:
"La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:
cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello;
cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe;
cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe;
cancelliere capo di Pretura.
La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:
cancelliere e segretario di prima classe;
cancelliere e segretario di seconda classe;
vice cancelliere e vice segretario".