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LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal: 27-7-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della  legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito
dal seguente:
  "La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:
    cancelliere  capo  della  Corte suprema di cassazione, segretario
capo  della  Procura  generale presso la Corte suprema di cassazione,
cancelliere  capo  di  Corte  di appello e segretario capo di Procura
generale presso la Corte di appello;
    cancelliere  capo di Tribunale e segretario capo di Procura della
Repubblica di prima classe;
    cancelliere  capo di Tribunale e segretario capo di Procura della
Repubblica di seconda classe;
    cancelliere capo di Pretura.
  La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:
    cancelliere e segretario di prima classe;
    cancelliere e segretario di seconda classe;
    vice cancelliere e vice segretario".