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LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
Testo in vigore dal:  29-10-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 11



È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio ed usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:
a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;
e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori ed odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.
Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.
Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari".