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LEGGE 19 aprile 1962, n. 174

Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo.

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Testo in vigore dal:  18-5-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei Ministeri dei lavori pubblici inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo è attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.
Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non potrà essere corrisposto in misura superiore al 50 per cento dell'assegno mensile di cui sopra.