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LEGGE 19 aprile 1962, n. 174

Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo.

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Testo in vigore dal: 18-5-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1  gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di
ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto,
esecutive  ed  ausiliarie  dei  Ministeri dei lavori pubblici inclusa
l'A.N.A.S.),  della  marina  mercantile, del commercio con l'estero e
del  turismo  e dello spettacolo e' attribuito un assegno mensile non
pensionabile,  pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di
stipendio, con un minimo di lire diecimila.
  Per   gli  impiegati  dell'A.N.A.S.  il  premio  di  interessamento
previsto  dall'articolo  55  della  legge 7 febbraio 1961, n. 59, non
potra'  essere  corrisposto  in  misura  superiore  al  50  per cento
dell'assegno mensile di cui sopra.