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LEGGE 28 marzo 1962, n. 232

Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960.

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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-6-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960:
a) Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con Protocolli addizionali e Memorandum d'intesa per l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione;
b) Protocollo relativo alla revisione della Convenzione per la cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.