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LEGGE 28 marzo 1962, n. 232

Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960.

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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-6-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960:
    a)  Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e
lo   sviluppo  economici  con  Protocolli  addizionali  e  Memorandum
d'intesa per l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione;
    b)  Protocollo  relativo  alla revisione della Convenzione per la
cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.