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LEGGE 28 marzo 1962, n. 111

Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, con i quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) e sul lardo, compreso il grassa di maiale non pressato ne fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia.

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Testo in vigore dal:  3-4-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1 febbraio 1962, n. 4, concernente l'abolizione dei coefficienti di compensazione sullo strutto e sul lardo importati dalla Francia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1962

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