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LEGGE 28 marzo 1962, n. 111

Conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, con i quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) e sul lardo, compreso il grassa di maiale non pressato ne fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia.

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Testo in vigore dal: 3-4-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 1 febbraio 1962, n. 4,
concernente  l'abolizione  dei  coefficienti  di  compensazione sullo
strutto e sul lardo importati dalla Francia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1962

                               GRONCHI

                                        FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI -
                                            RUMOR - COLOMBO - PRETI -
                                                TREMELLONI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO