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LEGGE 10 febbraio 1962, n. 65

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.

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Testo in vigore dal:  22-3-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.
L'impiego di detta somma ha luogo in base alla ripartizione proposta dall'Ente nel proprio bilancio, preventivamente approvato dal Ministero dell'interno, a condizione che ai sordomuti adulti inabili al lavoro appartenenti al nucleo familiare povero, sia erogato un sussidio mensile di non meno di lire 5.000.