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LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/09/1988)
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Testo in vigore dal:  27-2-1962

Art. 6


È autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.
L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma, saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158, con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di aperture dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.
La domanda di assegnazione dei posti di professore di ruolo sarà fatta dalle facoltà e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal rettore dell'Università, udito il Senato accademico.
La metà dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facoltà scientifiche e a 500 per le altre.
La metà dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio in qualità di assistente retribuito, anche non continuativi. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta, anzianità di servizio retribuito.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.
I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato.