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LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/09/1988)
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Testo in vigore dal: 27-2-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto
1954,  n.  645,  per  l'esercizio finanziario 1961-62 e' aumentato di
lire 5.100 milioni.
  Non  meno  del  70  per  cento  degli  stanziamenti per l'esercizio
1961-62  sara' impiegato in contributi per la costruzione di opere di
edilizia  per  la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli
effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n.
645, le scuole medie e le scuole d'arte.
  Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici,
ai  quali  Comuni  e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno
per  la  parte  di  propria  competenza,  a  norma della legislazione
vigente.
  La  precedenza  degli  stanziamenti  per  la scuola dell'obbligo e'
accordata  in  relazione  al rapporto tra il numero degli alunni e le
aule disponibili.