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LEGGE 9 gennaio 1962, n. 2

Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1976)
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Testo in vigore dal:  20-1-1976
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Art. 6


Coloro che intendono demolire il naviglio di cui allo articolo 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unità, domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo e il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo del naviglio di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonché l'epoca presunta di inizio dei lavori del naviglio di nuova costruzione.
Ai fini del calcolo del contributo devono altresì indicare la stazza lorda ed il peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.
Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purché documentate e redatte a norma dei commi precedenti.
L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni è concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo 11, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.
Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 6 della presente legge, nonché dall'articolo 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, può autorizzare la sostituzione di una o più navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge ed un tonnellaggio non inferiore del 2 per cento a quello di ciascuna delle navi indicate nelle domande di ammissione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1964, N. 467 COME MODIFICATA DALLA L. 24 MAGGIO 1967, N. 389, A SUA VOLTA MODIFICATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1975, N. 720))
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Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge è concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purché alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento e l'atto di acquisto sia posteriore alla medesima.