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LEGGE 3 agosto 1961, n. 851

Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosità e per la scoperta e la repressione di reati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  16-9-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a) e b), dello articolo 5 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernenti l'imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio emessi e pagabili nello Stato, sono sostituite dalle seguenti:
"a) con scadenza non superiore ad un mese o con scadenza a vista o a certo tempo vista quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto, quando la somma:
non supera lire 1000, imposta fissa lire 3;
supera lire 1000 per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 2;
b) con scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi ovvero con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista:
per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 4".