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LEGGE 3 agosto 1961, n. 851

Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosità e per la scoperta e la repressione di reati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal: 16-9-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di cui al n. 1, lettere a) e b), dello articolo 5
della  tariffa  allegato A al decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1953, n. 492, concernenti l'imposta di bollo sulle cambiali
ed  altri  effetti  di  commercio emessi e pagabili nello Stato, sono
sostituite dalle seguenti:
  "a)  con scadenza non superiore ad un mese o con scadenza a vista o
a  certo  tempo  vista  quando non risulti fissato per la scadenza un
termine  eccedente  un  mese dalla data della presentazione al visto,
quando la somma:
    non supera lire 1000, imposta fissa lire 3;
    supera  lire  1000  per ogni mille lire o frazione di lire mille,
imposta proporzionale lire 2;
  b)  con  scadenza  superiore ad un mese e non a quattro mesi ovvero
con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista:
    per   ogni   mille   lire  o  frazione  di  lire  mille,  imposta
proporzionale lire 4".