stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 75

Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-3-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli atti ed i contratti posti in essere dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, godono dello stesso trattamento tributario previsto per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Lo stesso trattamento tributario è applicabile, agli effetti delle imposte dirette, limitatamente ai redditi propri dell'Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA