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LEGGE 7 febbraio 1961, n. 75

Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

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Testo in vigore dal: 26-3-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  atti ed i contratti posti in essere dall'Ente nazionale per la
prevenzione  degli  infortuni,  per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali,  godono  dello  stesso trattamento tributario previsto
per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
  Lo stesso trattamento tributario e' applicabile, agli effetti delle
imposte dirette, limitatamente ai redditi propri dell'Ente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1961

                               GRONCHI

                                              FANFANI - SULLO - PELLA
                                                - TAVIANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA