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LEGGE 26 luglio 1961, n. 714

Aumento del contributo obbligatorio a carico delle pensioni privilegiate a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

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Testo in vigore dal:  24-8-1961
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il contributo a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio - previsto dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1953, e dall'articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 - è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA