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LEGGE 13 aprile 1953, n. 337

Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1953)
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Testo in vigore dal:  20-5-1953
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Art. 6


L'Unione ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare o civile,
((divenuti tali non per fatti di guerra))
, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione privilegiata ordinaria o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.