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LEGGE 20 giugno 1961, n. 547

Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale ciechi civili, all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti e agli Istituti per i sordomuti.

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Testo in vigore dal:  29-7-1961

Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art 1.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso un contributo straordinario di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento dei ratei maturati sugli assegni concessi ad minorati della vista.