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LEGGE 20 giugno 1961, n. 547

Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale ciechi civili, all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti e agli Istituti per i sordomuti.

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Testo in vigore dal: 29-7-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art 1.

  All'Opera  nazionale  per i ciechi civili e' concesso un contributo
straordinario  di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento dei
ratei maturati sugli assegni concessi ad minorati della vista.