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LEGGE 16 giugno 1961, n. 531

Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria tenuti dal Ministero della difesa anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e non convalidati dalla legge 31 luglio 1956, n. 917.

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Testo in vigore dal:  22-7-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria di cui all'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211.
Agli ufficiali che abbiano superato i corsi di cui al comma precedente ed abbiano prestato o prestino il servizio pratico sperimentale previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, sono applicabili le disposizioni transitorie e finali contenute negli articoli 8, 10 e 11 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 917.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1961

GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA