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LEGGE 16 giugno 1961, n. 531

Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria tenuti dal Ministero della difesa anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e non convalidati dalla legge 31 luglio 1956, n. 917.

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Testo in vigore dal: 22-7-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  convalida  dei  corsi  superiori  tecnici di artiglieria di cui
all'articolo  9  della  legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi
estesa  ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi
anteriormente  all'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211.
  Agli  ufficiali  che  abbiano  superato  i  corsi  di  cui al comma
precedente  ed  abbiano  prestato  o  prestino  il  servizio  pratico
sperimentale  previsto  dal  terzo comma dell'articolo 6 dello stesso
decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211,
sono applicabili le disposizioni transitorie e finali contenute negli
articoli 8, 10 e 11 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 917.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 giugno 1961

                               GRONCHI

                                                FANFANI - ANDREOTTI -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA