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LEGGE 6 giugno 1961, n. 513

Ulteriore finanziamento per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Bruxelles del 1958.

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Testo in vigore dal:  15-7-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Per far fronte alle spese sostenute per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 1034, con la quale fu stanziata la somma di 600 milioni di lire, elevata a 800 milioni di lire con l'articolo 19 della legge 24 giugno 1958, numero 637, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di lire.