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LEGGE 6 giugno 1961, n. 513

Ulteriore finanziamento per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Bruxelles del 1958.

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Testo in vigore dal: 15-7-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   far   fronte  alle  spese  sostenute  per  la  partecipazione
dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles
del  1958 di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 1034, con la quale fu
stanziata  la  somma di 600 milioni di lire, elevata a 800 milioni di
lire  con  l'articolo  19  della legge 24 giugno 1958, numero 637, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di lire.