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LEGGE 13 maggio 1961, n. 427

Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

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Testo in vigore dal:  15-6-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1960-61, la spesa di lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione).
Tale somma da versare ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, è assegnata al Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per la chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61.