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LEGGE 13 maggio 1961, n. 427

Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

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Testo in vigore dal: 15-6-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata,  per  l'esercizio finanziario 1960-61, la spesa di
lire  150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  tesoro  (Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione).
  Tale  somma  da  versare  ad  apposito  conto  corrente  presso  la
Tesoreria   centrale   dello   Stato,   e'  assegnata  al  Fondo  per
l'attuazione  dei  programmi  di  assistenza tecnica e produttivita',
istituito  ai  sensi  dell'articolo  1 della legge 31 luglio 1954, n.
626, per la chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61.