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LEGGE 5 aprile 1961, n. 322

Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  27-5-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, però, non potrà superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.
È abrogato l'articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1961

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