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LEGGE 5 aprile 1961, n. 322

Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 27-5-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Meta'  dell'importo  delle  pene pecuniarie, pagate in applicazione
delle  disposizioni  di  legge riguardanti la repressione delle frodi
nella  preparazione  e  nel commercio di sostanze di uso agrario e di
prodotti  agrari,  sara'  diviso  in  parti  uguali  fra gli agenti e
funzionari  che  prelevarono  i  campioni e che eseguirono le analisi
relative.  La  quota di compartecipazione, pero', non potra' superare
in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.
  E'  abrogato l'articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925,
n.  2033,  e  ogni  altra  disposizione incompatibile con la presente
legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 aprile 1961

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - RUMOR -
                                                  COLOMBO - TRABUCCHI
                                                            - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA