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LEGGE 9 marzo 1961, n. 282

Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez.

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Testo in vigore dal:  12-5-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 625.090.000, quale controvalore di dollari U.S.A. un milione, per il rimborso della quota dovuta dal Governo italiano all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez a seguito degli eventi del 1956.