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LEGGE 9 marzo 1961, n. 282

Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez.

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Testo in vigore dal: 12-5-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata la spesa di lire 625.090.000, quale controvalore di
dollari  U.S.A.  un  milione,  per il rimborso della quota dovuta dal
Governo  italiano all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese
di riattivazione del Canale di Suez a seguito degli eventi del 1956.