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LEGGE 9 marzo 1961, n. 278

Concessione di un contributo annuo alla Società nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma.

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Testo in vigore dal:  11-5-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, a favore della Società nazionale "Dante Alighieri" allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all'estero in conformità dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.