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LEGGE 9 marzo 1961, n. 278

Concessione di un contributo annuo alla Società nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma.

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Testo in vigore dal: 11-5-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione  di  un  contributo  annuo di lire
50.000.000,  per la durata di cinque esercizi finanziari, a decorrere
da   quello   1960-61,  a  favore  della  Societa'  nazionale  "Dante
Alighieri"  allo  scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita'
all'estero  in  conformita' dei suoi fini statutari ed in armonia con
l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.