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LEGGE 14 marzo 1961, n. 213

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1961)
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Testo in vigore dal:  24-12-1961
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


È prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 dicembre 1961, n. 1310 ha disposto (con l'art. 1) che "È prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la legge 14 marzo 1961, n. 213, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1962.