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LEGGE 14 marzo 1961, n. 213

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1961)
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Testo in vigore dal: 24-12-1961
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la
legge  30  dicembre  1959,  n.  1216,  per il versamento al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito  con  modificazioni,  nella  legge  2 ottobre 1942, numero
1251,   e   per   l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e
capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle
disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 20 dicembre 1961, n. 1310 ha disposto (con l'art. 1) che "E'
prorogato  fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la legge
14  marzo  1961,  n. 213, per il versamento al Fondo per l'indennita'
agli  impiegati,  da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti
dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con
modificazioni  nella  legge  2  ottobre  1942,  numero  1251,  e  per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto  dall'articolo  5  dello  stesso  decreto, alle disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.";
  ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2) che la presente modifica ha
effetto dal 1 gennaio 1962.