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LEGGE 1 dicembre 1961, n. 1492

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano a Ginevra.

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Testo in vigore dal:  14-2-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959.