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LEGGE 1 dicembre 1961, n. 1492

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano a Ginevra.

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Testo in vigore dal: 14-2-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  accettare
l'Accordo  internazionale  del  grano  1959, adottato a Ginevra il 10
marzo 1959.